1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base
Sollecitazioni all'investimento
Sollecitazione all'investimento
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti
Imprese di investimento extracomunitarie
Fondi comuni di investimento
Fondi comuni di investimento
4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società
Società di investimento a capitale variabile
Struttura dei fondi comuni di investimento
Imprese di investimento comunitarie
Servizi di investimento
1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte
Gestione di portafogli di investimento
5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento
Succursali di imprese di investimento estere
intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di
. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria
Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari
l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento
1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di
Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati
1. La CONSOB può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di
5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di
2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto è redatto in forma scritta; b) il cliente
1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto
1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.
2. Possono essere nominate rappresentante comune anche la persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società
1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento. Gli annunci
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.
investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie
abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR
2. La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si
criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia
revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi