Interrogazioni
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
I Comuni e le Provincie della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
Interrogazioni degli enti locali
I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
Il Regolamento del Consiglio prevede termini tassativi entro i quali la Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.
I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni dei Comuni sono depositate
Interrogazioni degli enti locali
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione
Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Interrogazioni e richieste degli Enti locali
La Giunta ed il Presidente rispondono, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione.
Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz' altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
Delle interrogazioni
Delle disposizioni comuni a mozioni, interpellanze e interrogazioni
1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.
Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.
2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.
4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.
Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei
1. Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle
Svolgimento delle interrogazioni orali in assemblea
Interrogazioni - Presentazione
Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea
Interrogazioni orali in commissione
Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'assemblea
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione
Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni
1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
6. Delle sedute delle commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in assemblea.
1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di
1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il