Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: interessi

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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile.

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Regno d'Italia 45 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le

(Interessi).

(Interessi).

(Conflitto d'interessi).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti

(Conflitto d'interessi).

(Frutti e interessi).

(Conflitto d'interessi).

(Conflitto d'interessi).

(Saggio degli interessi).

(Interessi e frutti della dote).

(Società con prevalenti interessi stranieri).

(Interessi nelle obbligazioni pecuniarie).

(Conciliazione di opposti interessi).

(Interessi compensativi sul prezzo).

(Interessi sulle somme riscosse).

(Imputazione del pagamento agli interessi).

(Mancato pagamento degli interessi).

(Interessi, dividendi e diritto di voto).

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti

(Prelazione per il credito degli interessi).

(Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche).

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

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Regno d'Italia 3 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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(Collocazione degli interessi).

(Gestione di interessi degli aventi diritto al carico).

Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 2 occorrenze

La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali

Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.

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