dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche
Educazione, informazione, pubblicità
Informazione del consumatore
Particolari modalità di informazione
Informazione sul diritto di recesso
1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli
legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.
obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro
tale informazione.
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori
all'articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non
richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o
analitico, ai fini della informazione dei soci e della (delimitazione della) competenza a deliberare dell'assemblea, evidenzia sia la difficoltà nella
Sistemi di governance, informazione societaria e falso in bilancio nell'ambito dell'U.E
particolare quelle derivanti dall'obbligo di informazione e sull'erronea interpretazione di una norma, tentando, infine, di ricostruire la fattispecie di
Formazione ed informazione nei rapporti di lavoro atipici e flessibili (pt. I)
Gli AA. affrontano il problema dei contenuti dell'informazione e della validità del consenso al trattamento sanitario del malato di mente. Gli AA
Gli AA. compiono una rassegna di sintesi intorno al tema attualissimo dell'informazione al paziente, nel particolare ambito specialistico della
Informazione esterna d'impresa: neutralità e conflitti di interesse
Il lavoro ha analizzato le problematiche dell'informazione esterna d'impresa, con specifico riferimento al postulato della neutralità. Il quadro di
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L'obbligo di informazione del sanitario è finalizzato a consentire al paziente la prestazione di un valido consenso informato, necessario ai fini
Lineamenti evolutivi della libertà di manifestazione del pensiero e della informazione: rivoluzione mediatica, "buona" e "cattiva" televisione
Doveri di informazione dell'intermediario finanziario e sanzioni
Obblighi di informazione e acquisto di obbligazioni Parmalat