del codice penale e per una riforma coordinata del codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento penitenziario. È indubbio che le
l'indubbio "indebolimento" del vincolo contrattuale che esso determina rischia di produrre effetti negativi superiori ai (discutibili) vantaggi che
6 maggio 2004, n. 129. Una legge che ha avuto l'indubbio merito - dopo tanta attesa frustrata - di fornire alcuni elementi di legittimità formale ad
ricostruisce la coerenza sistematica del testo legislativo, evidenziandone i profili di indubbio spessore costituzionale, in ideale dialettica con il Tribunale
altissimi. In quest'ottica un supporto semi-automatico porterebbe un indubbio beneficio. Per rendere i contenuti interoperabili e garantire un
presupposto dell'accettazione beneficiata, quale condizione di procedibilità dell'azione di riduzione; se è indubbio che il legittimario venuto alla
corretta interpretazione e applicazione è di indubbio interesse, attesa la significatività delle somme in gioco. Due sono gli aspetti che è opportuno
procedurali da salutare con indubbio favore (su tutti, la trasformazione da obbligatorio in facoltativo dell'interpello tendente ad ottenere la
quali è subordinato lo svolgimento dei servizi pubblici da parte dei privati. Tali risvolti ordinamentali paiono scaturire dall'indubbio peso ormai
indici idonei a rivelare la perdita dei necessari requisiti di indipendenza (anche) finanziaria. La decisione in rassegna risulta di indubbio