Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di
Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
data di entrata in vigore del presente decreto.
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.
civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se
comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore