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Risultati per: illuminazione

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Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50772
Stato 19 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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segnalazione e di illuminazione appresso indicati: a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione; b) quando l'illuminazione pubblica

(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione)

(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli)

(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)

Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri.

gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.

dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata.

L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz' ora dopo il tramonto del sole a mezz' ora prima

Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei

Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia

Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei

illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per

Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei

dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi è prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni

idonei ad assicurare la illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita

visiva e di illuminazione appresso indicati, quando l'uso dei medesimi è prescritto a termini dell'art. 110: 1. Macchine agricole semoventi: a) luci di

autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea), art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei

illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali

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