Il Tribunale di Verona pone al centro della motivazione della sentenza in esame la libertà sessuale dell'individuo, identificata dalla Corte
assoluta e copre tutti i casi in cui la vittima possa venire identificata dal pubblico. Non può invocarsi, inoltre, la scriminante del diritto di cronaca
minimo di offensività, identificata, nel caso di specie, nell'effettiva fuoriuscita delle esternazioni verbali offensive al di fuori dell'ambito aziendale