la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente. Art. I6. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono
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scorso autunno, allo scopo di fissare una più ragionevole e pratica interpretazione della convenzione del i6 febbraio 1906, cosicchè non sia più possibile
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