presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso; 2° che, appartenendo a un reparto in presenza del
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Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello
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La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello
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Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a
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non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
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Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello
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, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.
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Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità militare italiana nei tre giorni
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Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si
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senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei
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legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.
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rimane assente per un giorno; 2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due
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