Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri
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Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
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Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto
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Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che
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articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
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La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del
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Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o
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caso previsto dall'articolo 29 comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
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Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale
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Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha
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Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
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L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.
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La cambiale può essere tratta: a vista; a certo tempo vista; a certo tempo data; a giorno fisso.
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Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni
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Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.
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nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo
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In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione
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l'ultimo giorno del mese.
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Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi
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successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in
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Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si
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Il termine di tre anni previsto nell'art. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la
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indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.
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mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.
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, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se
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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
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Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
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Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per
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articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
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giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.
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I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.
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La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
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Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto
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Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
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L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.
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moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta
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Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del
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legale dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.
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Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della
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Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè
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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
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