Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29611
Stato 49 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può essere

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento

quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni

non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.

, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il

1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato può

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla

richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a

4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data

giorni dalla loro formazione.

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima

quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione

essere inferiore a tre giorni.

potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta

termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta

non inferiore a cinque giorni.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma

, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla

2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che

«Tex Willer» 338 (1 Dicembre 1988)

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Claudio Nizzi 1 occorrenze

EX CAPITANO! DA DUE GIORNI SONO SOLO UN ANZIANO E TRANQUILLO PENSIONATO.