Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

62684
Stato 17 occorrenze
  • 1953
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo

successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano

costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto

e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s' impugna la legge

promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della

l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro

giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si

entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative vengono

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