3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonché attività connesse e
investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
società indicata nell'articolo 69, comma 1; g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.
società di gestione del risparmio; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli
abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell'articolo 13; g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità
presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione
esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato
sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
legge 18 gennaio 1994, n 50; g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
italiane (UPI); g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
), un happening registra le reazioni dell’individuo, suo comportamento, di fronte ad una situazione oggettiva g stabilita in larga misura e pertanto
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1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
12) N. G.; 13) C. A.; 14) S. A., 15) C. S. D., nonché
– per G. G.: la condanna per entrambe le imputazioni è stata giustificata con la presenza in via Anguissola rilevata in sei occasioni tra il febbraio
G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai
Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A
avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole
Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M
dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..
M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
H) G. G. chiedeva l’annullamento della sentenza deducendo: a) illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla partecipazione al
– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
precisato da N. G. nel suo memoriale.
L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
modalità operative associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che, dopo la
’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando
G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per
D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
mantenendo i rapporti con i vertici, i fornitori, i trasportatori e curando la raccolta di denaro; che il M., S., La R., B., G. avevano partecipato all
’impugnazione del P. G.-
, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
sentite le conclusioni del P. G. Dr. Gianfranco CIANI, il quale chiede
intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. Un., 25.6.1997 n. 6, G., e 1.10.1991, D. L.; Sez. III, 22.11.1991, P., Giur. it
., Sez. VI, 18.11.1992, G., rv. 193600).
, C.; 18.6.1993, G.), per cui la categoria dell’abnormità risulta inapplicabile quando la regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a
L’A., richiesto dagli organi di P. G., offriva la sua disponibilità alla collaborazione per l’individuazione e la cattura della persona alla quale la