lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
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a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
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speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
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2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
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della maggioranza di Governo era prassi consolidata e aveva la finalità di inserire le forze politiche escluse dal Governo nel sistema democratico. Nella
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contesto che le principali forze politiche siano disposte a condividere ed attuare gradualmente durante un arco di tempo che si prolunghi se del caso
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forze dell'ordine, siano pienamente riconducibili agli elementi costitutivi del delitto di devastazione, di cui all'art. 419 c.p. Tale decisione si pone
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