L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.