alienazione "contra pactum", né nullo né annullabile, costituisce inadempimento dell'obbligo contrattuale di "non facere", inadempimento suscettibile di
compravenduta. Non convince e pare recessiva, infine, l'affermazione secondo cui dal contratto preliminare scaturirebbe un'obbligazione di "facere" e non
alla sottostante obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso. Se il promittente abbia