Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
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esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità
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in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
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abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le
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sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'articolo
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quarto comma, lettera f), dell'articolo 53; c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di
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brevettabilità dei farmaci; f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco; g) per la regolamentazione
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delle attività sportive; f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla
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privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
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possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza; f
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dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale; f) le norme generali di erogazione delle prestazioni
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; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la
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