di banche | extracomunitarie | |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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di investimento | extracomunitarie | |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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ed effetti in Italia delle decisioni | extracomunitarie | di insolvenza |
Riconoscimento ed effetti in Italia delle decisioni extracomunitarie di insolvenza - abstract in versione elettronica -
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Le banche | extracomunitarie | già operanti nel territorio della Repubblica con una |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o | extracomunitarie | in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità | extracomunitarie | lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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le succursali di imprese di investimento e di banche | extracomunitarie | insediate in Italia devono aderire a un sistema di |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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le succursali di imprese di investimento e di banche | extracomunitarie | operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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Alle succursali di banche | extracomunitarie | si applicano le disposizioni previste dalla presente |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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Alle succursali di imprese di investimento | extracomunitarie | si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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il tema dell'erogazione del credito da parte di banche | extracomunitarie | verso gli operatori economici italiani. |
Le banche dei Paesi non appartenenti all'Unione europea e l'erogazione di credito alla clientela italiana - abstract in versione elettronica -
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dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed | extracomunitarie | e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed | extracomunitarie | autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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in via generale, i servizi che le imprese di investimento | extracomunitarie | non possono prestare nel territorio della Repubblica senza |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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Le banche | extracomunitarie | possono operare in Italia senza stabilirvi succursali |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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di amministrazione straordinaria di succursali di banche | extracomunitarie | stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento | extracomunitarie | a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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in Italia della prima succursale di imprese di investimento | extracomunitarie | è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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e dei servizi accessori che le imprese di investimento | extracomunitarie | intendono prestare in Italia; c) alla vigenza nello Stato |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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