; proibisce la procreazione assistita di tipo eterologo nonché la possibilità di accedere alla tecnologia riproduttiva da parte delle coppie portatrici
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procreazione eterologo, previsto dalla legislazione austriaca, e il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e il divieto di
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legge 40/2004 che vietavano la Pma di tipo eterologo. La possibilità della nuova terapia ammessa dalla Corte costituzionale ha tuttavia causato una
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la legittimità costituzionale del divieto di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, di cui all'art. 4, comma 3, l. 19 febbraio
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Il divieto assoluto del ricorso a tecniche di procreazione medica assistita (PMA) di tipo eterologo, contenuto nella l. 19 febbraio 2004, n. 40, lede
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eterologo, induca a riflettere sul ruolo da ascrivere alla figura del genitore sociale in vista dell'esigenza di tutela dell'interesse del minore e
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