sostanza, non sarebbe possibile applicare l'esimente dell'ignoranza scusabile o erronea conoscenza della norma tributaria, configurandosi comunque
l'esimente può essere invocata nel caso di emissione di obbligazioni e nell'ipotesi in cui si diano in pegno esclusivamente le azioni della società
consegue una singolare applicazione del regime della responsabilità "para-penale" dell'ente, con relativo beneficio di esimente, a fattispecie in cui è
L'Agenzia delle entrate si pronuncia per la prima volta su un'istanza di interpello relativa alla esimente prevista dall'art. 98, comma 2, lett. b
, c.p. e, quindi, tra le fattispecie cui va applicata l'esimente. La Corte, pur ribadendo che una decisione additiva si porrebbe come manifestamente