Enti locali
Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi
agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) circoscrizioni comunali; c
) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario
Enti locali
La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con
ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato
) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) circoscrizioni comunali; c) polizia
nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie: a) industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei
Enti locali
Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del
Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In
seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni
attività commerciali; 4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di
sull'esercizio da parte della Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica
e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali; 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre