Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute
Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.
I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla
Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le