Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g
diritto
concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; dai
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La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale
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Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori
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E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
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Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata
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L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia
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per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente.
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concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per
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