fissazione della residenza, ritenendo che l'aspirazione del minore a mantenere rapporti educativi ed affettivi con entrambe le figure parentali possa
Nella pronuncia in commento la suprema Corte conferma la soluzione adottata dal Tribunale per minorenni, per la quale i processi educativi in atto
entrambi i genitori ai compiti educativi e di crescita dei figli, ma non richiede che questi ultimi trascorrano tempi equivalenti presso le residenze di
Violenza sessuale di gruppo perpetrata da minorenni insensibili a processi educativi e sistema delle misure cautelari minorili
di cui all'art. 19 comma 2 d.p.r. n. 448 del 1988, (necessità di tener conto dei processi educativi in atto), proprio perché nel caso di specie gli