eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la
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obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso
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atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o
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