b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;
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b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;
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preparazione dei fuochi artificiali polveri piriche in quantità eccedente i tre chilogrammi (salvo l'autorizzazione che può ottenere di manipolarne anche
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