Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è
Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, alla pena di
dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero eccede nella esecuzione dell'incarico