A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il
un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza
cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto