riduzione delle sanzioni e la non iscrizione a ruolo se il contribuente versa le somme dovute a seguito dei controlli delle dichiarazioni entro trenta
altro titolo) una dichiarazione integrativa semplice, ed abbia provveduto al versamento, seppur tardivo, delle imposte dovute, prima della data del 29
interessati del prospetto di liquidazione delle imposte ancora dovute, o dei crediti, relativamente alle somme assoggettabili a tassazione separata, e
dell'ordinativo di pagamento e non già a quella della sua comunicazione al contribuente, purché il versamento delle somme dovute non avvenga con ritardo abnorme ed
collegamento territoriale, con le dovute eccezioni. Le disposizioni speciali, individuano, inoltre, la disciplina riguardante la territorialità delle
pagamento delle somme dovute, nonostante il versamento della prima rata sia sufficiente a perfezionare la definizione della controversia.
Le commissioni dovute per i contratti di factoring