portatori di interessi; d) gli enti pubblici, finanziatori e donatori che possono richiedere agli Enp di dotarsi di strumenti di controllo adeguati alla
/2004 -, esso dovrebbe essere circoscritto solo a due profili: esclusione dell'anonimato per i donatori (per scoraggiare l'eterologa) e definizione
parziale) non assoggettamento ad imposizione dei proventi dell' attività degli enti non "profit". Questo profilo di "unità fiscale" tra donatori ed
stand-alone e protetta da algoritmi in grado di mantenere lanonimizzazione dei campioni inseriti senza la riconducibilità ai soggetti donatori, a