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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28893
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Disposizioni generali

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Disposizioni generali

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della

4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il sequestro preventivo.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 e 499.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

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