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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Stato 48 occorrenze

Disposizioni varie

Disposizioni genarali

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni relative a particolari settori

Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili, valgono anche per le importazioni.

L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.

volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il

Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro per le finanze.

Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su

ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.

disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.

applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi

competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge

disposizioni del presente decreto.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni

dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore

Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni

Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora

misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono

Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da società

navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8.

pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.

navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre

disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita

punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa

disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti

disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le

fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da

Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2: a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima

e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita, con facoltà di avvalersi immediatamente delle disposizioni dell'art. 31, del terzo comma

pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni

Se nel corso dell'anno viene superato il limite di cinque milioni le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione, per quanto

Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

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Stato 2 occorrenze
  • 1972
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli

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