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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34572
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b

Servizio e dispositivi di monitoraggio

comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se

) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; b) dispositivi per la frenatura; c) dispositivo di sterzo; d) dispositivo silenziatore del

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi dispositivi luminosi indicatori di direzione. Tali segnalazioni

applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

9. Nel regolamento sono stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del

7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152

3. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti

limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché

munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 152.

1. Sull'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati

un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici

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