La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.
Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone
legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel « Bollettino Ufficiale » delle Regioni
Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano
istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.