"strutturale" (cioè per componenti del profitto) che differenzi le attività totalmente illecite dai reati occasionalmente commessi nell'esercizio di attività
diritto
europea, impone, con riferimento a quanto non rientra in quest'ultima ipotesi di responsabilità, un'interpretazione che differenzi le ipotesi di colpa
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di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma
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