L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta
personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962
Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1963