Gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al pubblico ministero di modificare o ampliare l'accusa nel corso del dibattimento. Resta aperta, tuttavia, la
troppo attivo, che nel dibattimento interferisce nell'elaborazione della prova condotta dalle parti. Questa duplice anomalia deve essere superata.
detentiva può, di regola, adottarsi all'esito del dibattimento.
È opinione comune che l'allegazione di atti d'indagine al fascicolo per il dibattimento concordata tra le parti (artt. 431, comma 2, 493, comma 3
erosione del principio della formazione della prova in dibattimento.
prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre a diverse soluzioni. Ne consegue che il G.U.P. non potrà prosciogliere l'imputato - dovendo, al
La dicotomia bioetica cattolica/bioetica laica, pone a questione il dibattimento tra universi di senso molto articolati da cui si trae l'invito
artt. 651, 653 e 654 c.p.p.) e cioè da quelle assolutorie e/o di condanna in seguito a dibattimento e non da quelle di non doversi procedere per
tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio