Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: dibattimento

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29140
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Dibattimento

Dibattimento

Dibattimento

Dibattimento di appello

Chiusura del dibattimento

Proscioglimento prima del dibattimento

Dichiarazione di apertura del dibattimento

Fascicolo per il dibattimento

Atti preliminari al dibattimento

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la

Durata e prosecuzione del dibattimento

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.

nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli

1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno

dibattimento.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso la richiesta è proposta oralmente a norma

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519

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