per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio
l'articolo 8, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole; Il
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
, potrebbe infatti variare a seconda del principio contabile che si adotta. Occorre poi sottolineare come, a livello nazionale, gli organismi deputati dalla