certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del
leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione
Denominazione della varietà
Domanda di denominazione varietale
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi
dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali
la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione
della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui
1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario
cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del
) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o
, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se
all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova
stato l'esito; e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i
draft del nuovo ifrs sulle business combination. Eloquente, in tal senso, è l'abbandono della tradizionale denominazione di negative goodwill, a
strumenti finanziari ad essi assimilati, indipendentemente dalla denominazione formale dei contratti sottostanti. Rimangono, quindi, esclusi dagli utili
di legittimità del divieto di utilizzazione in Italia dopo il 2007 la denominazione "Tocai" contenuto nelle lettere scambiate fra l'Italia e la
di indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare denominazione "feta"; TRIB. CE 25 ottobre 2005