Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica
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(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle camere)
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Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un
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con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto
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(Deliberazioni del giudice in camera di consiglio)
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