cumulabilità dei rimedi. Secondo i supremi giudici, il recesso dell'art. 1385, 2° co., c.c. integra, nella sostanza, una forma di risoluzione di diritto del
successione legittima, dei diritti di abitazione e uso previsti a favore del coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c. e la loro cumulabilità con la quota di