E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti
All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da
nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.
Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in
giustificati motivi, gli conceda nella prima udienza una dilazione; 3) se l'appellante, benchè costituito, non comparisce alla prima udienza senza giusto
pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero
Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nel Regno e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su
il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione