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Risultati per: cose

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34668
Stato 47 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f

Servizio di linea per trasporto di cose

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa.

destinato a trasporto di cose.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella

provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei

persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei

a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri

, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è

5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un

e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove

veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di cose di interesse agrario

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della

per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile

non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le

unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione

di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le

apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose

al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

«Diabolik» 5, Anno XXXI (1 Agosto 1992)

355664
AA. VV. 2 occorrenze

NON COMPLICATE LE COSE? QUESTA FACCENDA NON VI DOVREBBE RIGUARDARE!

CI SONO DELLE BANCONOTE RIDOTTE A UN AMMASSO INFORME... MA... SOPRA COSE C’È?

«Corriere dei Piccoli» 5, Anno LXXXIV (31 Gennaio 1992)

360982
AA. VV. 1 occorrenze

È LA DURA LEGGE DELLA NATURA E TUTTO QUESTO GENERE DI COSE! PER CUI SEGUIMI SENZA FARE STORIE E LASCIATI CUCINARE!

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