(in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in
concordato nella vendita in controversia sul rilievo della spettanza dell’importo considerato alla attuale controricorrente e ricorrente incidentale a titolo
A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del
motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando, a chiarimento di deduzioni
’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”, ed ancora in “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360
ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa
contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti
, cod. proc. civ.)”, nonché in “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione allo art. 360, n. 5, cod