«Ferma restando la facoltà contenuta nell'art. 2 del R. Decreto Legge ,20 aprile 1920, N. 452, il Ministro della Guerra potrà fare eseguire in due
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.o. Ciò per disposizione fondamentale contenuta nel testo unico della Legge sul reclutamento, disposizione rimasta immutata sino dalla vecchia Legge
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