I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di
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I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di
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svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo 14.
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All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi
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Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1
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Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per
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Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche
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A tali concorsi possono partecipare: a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle università; i professori incaricati nelle
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Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle
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della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo
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