3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività é direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
dei contratti pubblici alla concorrenza.
Procedura per stabilire se una determinata attività é direttamente esposta alla concorrenza (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158
indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
Stato membro in cui é esercitata l'attività, l'attività é direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i
stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a
variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate
capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un
economico cui é stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
norme in materia di concorrenza sleale, sotto il profilo della correttezza professionale e della concorrenza "parassitaria".
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