un'entità astratta ed indeterminata, bensì un'entità concettualmente determinata. Appaiono, invero, chiari i criteri cui ispirarsi nella quantificazione
rimanendo i due istituti, almeno concettualmente, distinti.
) Rinunzie dei legittimarii all'azione di riduzione, e rinunzia all'eredità. Concettualmente e formalmente diversa dalla rinunzia all'eredità, è la
termini storiografici. È difficile essere coscienti di un passaggio d’epoca. Tutt’al più si può cogliere impercettibilmente (ma concettualmente) un
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